NUOVI PERCORSI ABILITANTI

NUOVI PERCORSI ABILITANTI

NUOVI PERCORSI ABILITANTI DA 60, 30, 36 CFU

In Gazzetta Ufficiale è arrivato il DPCM che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti. Il provvedimento legato al PNRR fissa i percorsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento sia per chi dovrà cominciare da zero sia per chi ha già intrapreso la carriera di docente. In questo speciale forniamo la panoramica completa.

 

Nuovo sistema di reclutamento

Prima di tutto iniziamo col dire che il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA (il percorso si articola in: formazione; prova finale; valutazione finale)
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il percorso universitario e accademico abilitante, dunque, costituisce il primo dei tre step previsti per diventare docenti di ruolo.

Fase transitoria

La fase transitoria, disciplinata dall’articolo 18-bis del summenzionato D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm., prevede che, sino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante; oppure
  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

    Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

    Tipologie di corsi previsti

    Il DPCM prevede diverse tipologie di corsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento destinato a diverse categorie.

    1. Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali.
    2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno: Offre ai docenti già abilitati l’opportunità di acquisire competenze aggiuntive nella loro disciplina di riferimento.
    3. Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
    4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU: Pensato per i laureati recenti o coloro che non hanno soddisfatto i requisiti dei CFU entro ottobre 2022.
    5. Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso che non sono ancora abilitati.

      Percorsi abilitanti 60 CFU

      Il criterio primario per l’accesso ai corsi di 60 CFU  per ottenere l’abilitazione riguarda il titolo di studio. Questo rappresenta la chiave che permette a un individuo di insegnare una specifica materia in una determinata classe di concorso, come stabilito dalle leggi attuali.

      Vale la pena di notare che coloro che sono attualmente iscritti a corsi universitari in vista del conseguimento di tali titoli hanno anche diritto di accesso. Tuttavia, per coloro che sono iscritti ai programmi di laurea magistrale a ciclo unico, l’ammissione è vincolata all’ottenimento di almeno 180 CFU.

      Riserve speciali

      La normativa corrente ha previsto una specifica riserva di posti per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti. Questa riserva si suddivide come segue:

      • Nel primo ciclo, la riserva è fissata al 45%.
      • Nel secondo e terzo ciclo, la riserva è stabilita al 35%.

        Queste riserve sono designate per specifiche categorie di individui, tra cui:

        • Coloro che hanno prestato servizio in istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, per un minimo di tre anni nel corso degli ultimi cinque anni. È essenziale che almeno uno di questi anni sia stato svolto nella classe di concorso di interesse.
        • Coloro che hanno superato l’esame concorsuale legato alla procedura straordinaria menzionata nell’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21.

        Infine, coloro che possiedono contratti di docenza nel contesto dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Per questi ultimi, la riserva è fissata al 5%.

        Struttura del percorso

        Per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

        Per quanto riguarda la struttura del percorso, è prevista l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio diretto, l’impegno in presenza nelle classi è pari almeno a 12 ore.

        Inoltre, bisogna ricordare che l’obbligo di frequenza è fissato al 70% per ogni attività formativa.

        Prova finale

        La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al decreto.

        La prova scritta, si legge ancora sul DPCM, consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

        La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

        Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla legge, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, viene progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

        La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

        La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

        Riconoscimento 24 CFU e disposizioni per ITP

        Il DPCM dispone che possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, i 24 CFU precedentemente ottenuti dagli aspiranti.

        Da evidenziare che fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.

        I costi per i corsi da 60 CFU

        All’articolo 12 il decreto pone quali sono le cifre che si andranno a spendere al massimo per i percorsi.

        Prima di tutto si evidenzia che i costi massimi, pari a 2.500 euro, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti.

        Per ottenere i 60 CFU i costi massimi arrivano 2000 euro per gli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.

        Cosa si studierà per ottenere l’abilitazione?

        Il DPCM prevede un’offerta formativa calibrata su quelli che sono gli standard minimi individuati nell’allegato A del DPCM.

        Al termine del percorso di formazione iniziale, gli abilitati devono possedere:

        a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

        b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;

        c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;

        d) capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali;

        e) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.

        Percorsi abilitanti 30 CFU

        Sono diverse le tipologie di corsi abilitanti per 30 CFU. Vediamo a chi sono rivolte.

        30 CFU per chi è già abilitato in altra classe di concorso o grado di istruzione

        Sono corsi rivolti a docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno. Il percorso di formazione riguarda l’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

        Infatti, il testo all’articolo 13 spiega che coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

        I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

        I percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA possono essere svolti con modalità totalmente telematiche, comunque sincrone. Quindi, i docenti impegnati in questo percorso, acquisiranno i 30 CFU in modalità online al 100%.

        Inoltre, i corsi attivabili con questa modalità vanno in deroga ai limiti di sostenibilità previsti nella programmazione effettuata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

        Infatti, il DPCM riporta che i percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA erogati con le modalità previste sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

        La prova

        La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

        Costi massimi

        Per i docenti che vogliono acquisire un’altra abilitazione e dunque parteciperanno ai percorsi per 30 CFU, il costo massimo previsto dal DPCM sarà di 2000 euro.

         

        30 CFU per i precari con 3 anni di servizio e chi ha svolto il concorso straordinario bis

        Si tratta del percorso destinato ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

        Nello specifico ai docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” (di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

        Il DPCM non menziona direttamente questa categoria perchè il decreto PA bis, diventata la legge 112 del 10 agosto, prevede già ciò.

        Pertanto i docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis accedono al corso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione, anziché seguire il percorso standard da 60 CFU.

        I tre anni di servizio possono anche essere non continuativi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.

        Allo steso modo, per i docenti partecipanti al concorso straordinario-bis, i quali non sono rientrati nel numero dei posti banditi, per cui non possono conseguire l’abilitazione che si ottiene soltanto all’atto della conferma in ruolo, il DL n. 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023), intervenendo sul D.lgs. 59/17 e sull’attuativo DPCM 60 CFU, ha previsto che gli stessi conseguano l’abilitazione acquisendo soltanto 30 dei 60 CFU/CFA previsti in via ordinaria.

        Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per chi non ha ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022

        Si tratta dei percorsi previsti dalla fase transitoria e sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024 agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

        Nel caso in cui si dovesse diventare vincitori di concorso, sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo la procedura concorsuale.

        Per quanto riguarda la formazione prevista, nell’ambito dei 30 CFU/CFA si otterrà l’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.
        La tempistica stimata prevede che tali corsi dovrebbero concludersi entro il 28 febbraio 2024.

        Percorsi formativi da 30 CFU per i vincitori di concorso non abilitati

        Previsti anche percorsi formativi da 30 CFU per la seguente categoria di insegnanti:

        • per coloro che partecipano con il titolo di accesso più i tre anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
        • per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA, come spiegato in precedenza

        Per entrambe le categorie, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
        La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

        36 CFU per chi accede con il titolo di accesso più i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

        Anche in questo caso, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
        La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

        I costi dei corsi per 30 CFU

        Per quanto riguarda i costi massimi dei corsi per i 30 CFU, questi sono indicati dal DPCM pari a euro 2.000 euro.

        La tempistica dei corsi

        Il DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti dispone a tal proposito che:

        • l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;
        • i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024. 

        Inoltre, ricordiamo che gli aspiranti che, durante la fase transitoria, parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA (come anche quelli che vi partecipano con 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022), qualora lo vincano:

        1. saranno assunti con contratto al 31/08;
        2. integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione;
        3. saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
        4. saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.
        FONTE:https://www.orizzontescuola.it/

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